art 1
La terra è la casa comune della vita.
La sovranità appartiene di ogni essere vivente.
art 2
La Nazione delle Piante riconosce e garantisce i diritti inviolabili
delle comunità naturali come società basate sulle relazioni fra gli organismi che
le compongono.
art 3
La Nazione delle Piante non riconosce le gerarchie animali, fondate su
centri di comando e funzioni concentrate, e favorisce democrazie vegetali diffuse
e decentralizzate.
art 4
La Nazione delle Piante rispetta universalmente i diritti dei viventi
attuali e di quelli delle prossime generazioni.
art 5
La Nazione delle Piante garantisce il diritto all'acqua, al suolo e all'atmosfera
puliti.
art 6
Il consumo di qualsiasi risorsa non è ricostituibile per le generazioni
future dei viventi è vietato.
art 7
La Nazione delle Piante non ha confini.
Ogni essere vivente libro di transitarvi, trasferirsi, vivervi senza
alcuna limitazione.
art 8
La Nazione delle Piante riconosce e favorisce il mutuo appoggio fra le
comunità naturale di essere viventi come strumento di convivenza e di progresso.